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01

DETRAIBILITA' FISCALE

Ogni incontro viene documentato tramite una fattura fiscale regolare. Inoltre, i costi sostenuti per le sedute di psicologia o psicoterapia sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi, considerandoli come spesa sanitaria. Questa disposizione è stata stabilita dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n.20 del 13/05/11.

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Entrambe le prestazioni, sia la psicologia che la psicoterapia, sono ammesse alla detrazione senza necessità di prescrizione medica.

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In alcuni casi, aziende, banche o assicurazioni offrono rimborsi ai dipendenti per le spese di psicoterapia, considerandole come spese sanitarie.

Se si è titolari di una polizza sanitaria individuale o famigliare, è possibile avere diritto a un rimborso totale o parziale dei costi della psicoterapia. Si consiglia di verificare le opportunità, modalità e quote con il proprio assicuratore di fiducia.

02

IL SISTEMA TS - TESSERA SANITARIA

CHE COS’È?
La normativa relativa al Sistema Tessera Sanitaria prevede che le informazioni riguardanti le spese sanitarie sostenute dai cittadini siano messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Questo avviene al fine di predisporre la dichiarazione dei redditi in modalità precompilata. Inoltre, gli iscritti all’Albo degli Psicologi sono tenuti a trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016.

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QUALI DATI VENGONO INVIATI?
L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (fatture/ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie rilasciate a persone fisiche.

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IL PAZIENTE PUO' OPPORSI?

Il paziente ha il diritto di opporsi oralmente all’invio dei propri dati. In tal caso, è sufficiente annotare sulla fattura (sia sull’originale che sulla copia) la seguente dizione: “Il paziente si oppone alla trasmissione al sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31/7/2015”. Non è necessario richiedere alcuna firma o dichiarazione.

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COSA SUCCEDE SE CI SI OPPONE?
I dati della fattura non vengono inseriti nel Sistema Tessera Sanitaria, quindi non vengono comunicati direttamente all’Agenzia delle Entrate.
La fattura tuttavia potrà comunque essere portata al commercialista/caaf in fase di raccolta documenti per la compilazione della dichiarazione dei redditi e quindi potrà essere portata in detrazione all’interno della voce “spese sanitarie”.

03

CONSENSO INFORMATO

Il presente incontro ha l'obiettivo di:

  • Illustrare il metodo di lavoro adottato, con il consenso all'approccio proposto.

  • Specificare che esistono numerosi altri approcci terapeutici ai quali è possibile ricorrere, consentendo un consenso informato sulle alternative terapeutiche.

  • Fornire una descrizione sintetica degli obiettivi generali di un intervento terapeutico, mentre gli obiettivi specifici saranno definiti successivamente, in base ai bisogni individuali.​

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Inoltre, verranno fornite informazioni riguardo a:

  • Le modalità per interrompere il trattamento, se necessario.

  • La gestione del segreto professionale e il trattamento dei dati raccolti durante le sedute (tramite appunti o registrazioni audio).

  • Gli onorari relativi alle sedute individuali o di coppia.

  • Le tempistiche per eventuali disdette o modifiche degli appuntamenti fissati.

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La firma del documento è richiesta per legge e rappresenta uno strumento che consente all'individuo di esercitare piena autonomia nelle scelte riguardanti la propria salute.

Nel caso di un minorenne, sarà richiesto il consenso verbale del minore, accompagnato dalla firma di entrambi i genitori o di chi detiene la potestà genitoriale.

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